Statuti della Federazione / associazione svizzera agricoltori ovini professionali

  1. Nome e sede
    1. Sotto il nome di “associazione svizzera agricoltori ovini professionali” è istituita a durata indeterminata un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seg. del CCS.
    2. La sede dell’associazione è presso il domicilio del presidente.
  2. Scopi
    1. L’associazione ha come scopo la salvaguardia e la promozione degli interessi complessivi dei agricoltori ovini professionali annessi, tramite:
      1. Rappresentanza degli interessi riguardanti l’allevamento ovino professionale svizzero complessivo
      2. Rappresentanza degli interessi degli agricoltori ovini professionali a livello comunale, cantonale e federale
      3. Consulenza, informazione, formazione
      4. Scambio d’esperienze ed informazioni
      5. Cura dell’immagine e allevamento ovino idoneo alla specie
      6. Presenza collettiva di fronte ad enti ed autorità politiche
      7. Effettuazione di misure a favore del mantenimento del paesaggio culturale
      8. Elaborazione di questioni agropolitiche nel settore dell’allevamento ovino
      9. Promozione della produzione ed utilizzazione di carne ovina svizzera di qualità
  3. Membri
    1. Può diventare membro dell’associazione qualsiasi agricoltore ovino autorizzato ai pagamenti diretti, come persona singola o in collettivo (p.es. associazione d’allevamento ovino). L’adesione, inclusa l’approvazione degli statuti, deve essere comunicata per iscritto al comitato. L’adesione si compie tramite conferma da parte del comitato. Quest’ultimo può decidere su eventuali eccezioni.
    2. L’adesione all’associazione termina tramite dimissione, espulsione o caso di morte.
    3. I membri che desiderano lasciare l’associazione, devono presentare le dimissioni per iscritto al presidente 30 giorni prima della prossima assemblea generale dei membri.
    4. Qualora un membro con il suo comportamento dovesse ledere gli interessi e/o gli statuti dell’associazione, il comitato lo può espellere.
    5. Membri che non fanno più parte dell’associazione perdono qualsiasi rivendicazione sul capitale dell’associazione.
    6. Le informazioni vengono pubblicate tramite internet.
    7. Il raggio d’azione dell’associazione include tutta la Svizzera.
    8. L’assemblea generale dei membri può nominare membro d’onore (o presidente onorario) persone singole, che si sono particolarmente adoperate per l’associazione.
  4. Diritti e doveri
    1. All’assemblea generale dei membri i delegati presenti aventi diritto di voto hanno diritto ad un voto singolo. I membri onorari hanno pure diritto di voto.
    2. I membri sono tenuti a rispettare gli interessi dell’associazione, sottoporsi alle decisioni prese nelle assemblee generali ed a pagare la tassa sociale definita dall’assemblea generale dei membri.
  5. Organizzazione
    1. L’assemblea generale dei membri
    2. Il comitato
    3. I revisori dei conti
  6. Assemblea generale dei membri
    1. L’assemblea generale è l’organo superiore dell’associazione ed è composto da tutti i membri dell’associazione. L’assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, nel primo quadrimestre.  Si tengono assemblee generali straordinarie in caso di necessità da parte del comitato oppure su domanda di almeno 1/5 dei membri iscritti, i quali devono proporre gli oggetti della trattativa. Le convocazioni devono essere corredate da un ordine del giorno e devono pervenire ad ogni membro con almeno 15 giorni di anticipo. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
    2. Le risoluzioni e le votazioni fatte dall’assemblea generale vanno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di parità di voto la decisione spetta al presidente. L’assemblea decide in tutte le questioni in maniera definitiva. I compiti dell’assemblea sono:
      1. Ratifica del protocollo
      2. Ratifica del rapporto annuale
      3. Ratifica del conto annuale in seguito all’udizione del rapporto fatto dall’organo di controllo.dechargen erteilung-…
      4. Determinazione della tassa sociale
      5. Autorizzazione a progetti ed attività economiche dell’associazione
      6. Ratifica del budget economico
      7. Mutazioni (adesioni, uscite, esclusioni)
      8. Elezione del comitato e dell’organo di controllo
      9. Cambiamenti di statuti, scioglimento e liquidazione dell’associazione
      10. Indennità generali
      11. Delibera su proposte fatte da membri
    3. L’assemblea generale viene diretta dal presidente; se questo è assente dal vicepresidente. L’attuario redige il protocollo.
    4. Eventuali proposte devono pervenire al presidente per iscritto al più tardi 10 giorni prima dell’assemblea.
    5. Per modifiche agli statuti vi è bisogno una maggioranza di voto di due terzi.
  7. Comitato
    1. Il comitato ha un mandato triennale ed è composto da 5 o 7 membri:
      1. Presidente
      2. Vicepresidente
      3. Attuario
      4.  Cassiere
      5. Assessore
      6. Assessore
      7. Assessore
    2. Il comitato è composto, ad eccezione di attuario e cassiere, da agricoltori ovini attivi, oppure persone aventi una stretta attinenza all’allevamento di pecore o alla commercializzazione di prodotti ovini.
    3. Il presidente viene eletto dall’ assemblea generale dei membri. Il resto del comitato si costituisce personalmente
    4. Regioni geografiche ed i vari interessi sono, tenendo conto delle possibilità, da considerare in maniera adeguata.
    5. Il comitato rappresenta l’associazione verso terzi e la presiede in conformità alla legge, agli statuti e alle decisioni prese dall’assemblea generale dei membri. Il comitato accudisce tutte le faccende le quali non siano state trasferite ad altri organi a causa degli statuti o di una particolare decisione presa dall’assemblea generale.
    6. Il comitato può istituire gruppi di lavoro temporanei o continui e designarne le competenze.
    7. Il comitato ha inoltre le seguenti competenze:
      1. Determinazione di direttive, regolamenti ed accordi concernenti progetti ed attività dell’associazione
      2. Scelta di responsabili ed elaborazione degli incarichi riguardanti progetti decisi dall’assemblea generale
      3. Svolgimento delle attività finanziare rispettando i margini del budget economico
      4. Per impieghi al di fuori del budget il comitato ha la competenza su 3000.00 Fr. per un singolare investimento; in totale questa competenza non può superare 6000.00 Fr. per anno
      5. Ammissione di nuovi membri
    8. Possono venire invitate a riunioni di comitato persone provenienti da altre istituzioni, le quali però non hanno diritto di voto.
    9. Documenti giuridici che riguardano l’associazione necessitano una firma collettiva. Firmano il presidente, o il vicepresidente, assieme ad un membro del comitato.  ???????
  8. Revisori dei conti
    1. I revisori dei conti controllano i calcoli fatti dal cassiere e presentano un rapporto scritto all’assemblea generale.
    2. Essi sono autorizzati a visionare i libri dei conti e controllare lo stato della cassa in qualsiasi momento.
  9. Finanze e contabilità
    1. L’anno d’esercizio inizia il 1 gennaio e dura fino al 31 dicembre. Il cassiere deve presentare i calcoli ai revisori al più tardi a fine gennaio.
    2. Per l’associazione ed i progetti decisi dall’assemblea devono venire tenuti dei conti differenti.
    3. I mezzi finanziari si costituiscono in primo luogo dalle tasse sociali dei membri. Inoltre possono generarsi entrate da ulteriori contributi decisi dall’assemblea generale.
    4. Ogni membro deve annualmente versare la tassa sociale decisa dall’assemblea generale
    5. Per gli impegni dell’associazione garantisce unicamente il capitale dell’associazione
  10. Ulteriori disposizioni
    1. Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solamente con una maggioranza di voto di due terzi.
    2. In caso di scioglimento dell’associazione, la liquidazione viene accudita dal comitato o da una commissione apposita scelta dall’assemblea generale. L’utilizzazione del capitale dell’associazione restante, dopo un eventuale pagamento dei debiti, viene deciso dall’assemblea generale.
    3. I presenti statuti sono stati approvati dall’assemblea generale tenutasi il 25 febbraio 2016 ed entrano in vigore immediatamente.

Luogo: Wislisau, Berna
Data: 25 febbraio 2016

Il presidente: Lepori Simon
Il vicepresidente: Nydegger Christian